Skip to main content
cremazione palermo

Regolamento Polizia Mortuaria

Regolamento Polizia Mortuaria :

Capo I
Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Articolo 1
1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull’avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell’art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 126 debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso  di morte per malattia infettiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all’unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all’art. 4.
5. L’obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall’accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest’ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.
8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni unità sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l’elenco dei deceduti nell’anno e la relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare la unità sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.
9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Articolo 2
1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell’art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.
Articolo 3
1. Fermo restando per i sanitari l’obbligo di cui all’art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alle autorità giudiziarie e a quella di pubblica sicurezza.
Articolo 4
1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all’art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull’ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull’espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 365 del codice penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l’apposito certificato previsto dal citato art. 141.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.
Articolo 5
1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria, l’unità sanitaria locale incarica dell’esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
Articolo 6
1. L’autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell’art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dello stato civile, dall’ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all’art. 5.
Articolo 7
1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell’art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall’unità sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo II
Periodo di osservazione dei cadaveri
Articolo 8
1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.
Articolo 9
1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l’osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall’art. 8.
Articolo 10
1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
Articolo 11
1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

Capo III
Depositi di osservazione e obitori

Articolo 12
1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
Articolo 13
1. I comuni devono disporre di un obitorio per l’assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali: a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell’autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico- conservativo; c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
Articolo 14
1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell’ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall’obitorio.
3. I comuni costituitisi in consorzio per l’esercizio di un unico cimitero a norma dell’art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l’obitorio.
4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.
Articolo 15
1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall’unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n. 185.
2. L’unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all’esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unità sanitaria locale, oppure comprende più unità sanitarie locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del comune.
3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

Capo IV
Trasporto dei cadaveri

Articolo 16
1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è: a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall’autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali; b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L’unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
Articolo 17
1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
Articolo 18
1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E’ consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
Articolo 19
1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all’obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera a).
2. Nei casi previsti dall’art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all’estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi cui all’art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
Articolo 20
1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all’anno lo stato di manutenzion
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
Articolo 21
1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l’osservanza delle disposizioni di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l’idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.
Articolo 22
1. Il sindaco disciplina l’orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
Articolo 23
1. L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione
del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
Articolo 24
1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l’ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione seguenti è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.
Articolo 25
1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l’autorizzazione al trasporto prevista dall’art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l’estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all’elenco previsto nel comma 1.
Articolo 26
1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All’infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all’autorizzazione di cui all’art. 24.
Articolo 27
1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.
Articolo 28
1. Per l’introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l’interessato alla traslazione della salma deve presentare all’autorità consolare italiana apposita domanda corredata: a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all’art. 30; b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L’autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
Articolo 29
1. Per l’estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l’interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti: a) nulla osta, per l’introduzione, dell’autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta; b) certificato dell’unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all’art. 30; c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l’autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3.  Nel concedere l’autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.
Articolo 30
1. Per il trasporto all’estero o dall’estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di metallo e l’altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l’una dall’altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall’art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
Articolo 31
1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l’uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall’art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l’impermeabilità del feretro.
Articolo 32
1. Per il trasporto di cui all’art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l’introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l’eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell’anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
Articolo 33
1. E’ considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.
Articolo 34
1. L’incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
Articolo 35
1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all’insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell’istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell’incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l’insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.
Articolo 36
1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l’identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l’indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Capo V
Riscontro diagnostico

Articolo 37
1. Fatti salvi i poteri dell’autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall’anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l’accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell’ente che lo ha richiesto.
Articolo 38
1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.
Articolo 39
1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell’ospedale o della casa di cura, comunicati dal sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all’art. 1. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all’art. 1, comma 7.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d’urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell’art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all’autorità giudiziaria.

Capo VI
Rilascio di cadaveri a scopo di studio

Articolo 40
1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell’art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto, 1933, n. 1592, all’insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.
Articolo 41
1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell’art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall’autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.
3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.
Articolo 42
1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all’art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all’incaricato del trasporto al cimitero.
Articolo 43
1. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all’istituto universitario di ossa deposte nell’ossario comune del cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
4. E’ vietato il commercio di ossa umane.

Capo VII
Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Articolo 44
1.    Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l’accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Capo VIII
Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere
Articolo 45
1. Le autopsie, anche se ordinate dall’autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all’esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest’ultimo al coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all’art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l’eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusa compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l’autopsia deve darne d’urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale comprendente ed essa vale come denuncia ai sensi dell’art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all’art. 38.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall’autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all’autorità giudiziaria.
Articolo 46
1. I trattamenti per ottenere l’imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all’esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l’imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di: a) una dichiarazione di un medico incaricato dell’operazione con l’indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell’ora in cui la effettuerà; b) distinti significati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
Articolo 47
1. L’imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.
Articolo 48
1.    Il trattamento antiputrefattivo di cui all’art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Capo IX
Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

Articolo 49
1. A norma dell’art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.
2. I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.
3. I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l’esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione della loro popolazione.
Articolo 50
1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7; e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
Articolo 51
1. La manutenzione, l’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.
2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
Articolo 52
1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l’autorizzazione di cui all’art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare: a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione di cui all’art. 6, l’anno, il giorno, e l’ora dell’inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d’ordine della bolletta di seppellimento; b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l’indicazione del sito dove sono stati deposti; c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l’indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall’autorizzazione del sindaco; d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
Articolo 53
1. I registri indicati nell’art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all’archivio comunale, rimanendo altro presso il servizio di custodia.

Capo X
Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali

Articolo 54
1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
Articolo 55
1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia, l’estensione dell’area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.
2. All’approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.
Articolo 56
1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l’amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell’area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, dalle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.
Articolo 57
1. I cimiteri devono essere isolati dall’abitato mediante la zona di rispetto prevista dall’art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
3. E’ vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
4. Nell’ampliamento dei cimiteri esistenti, l’ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni.
5. Il terreno dell’area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l’acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.
Articolo 58
1. La superfice dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l’area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell’ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l’area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superfice dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all’art. 86. Si tiene anche conto dell’eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
Articolo 59
1. Nell’area di cui all’art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato: a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private; b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio; c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero; d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.
Articolo 60
1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto a cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell’umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
Articolo 61
1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un’altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.
Articolo 62
1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.
Articolo 63
1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Capo XI
Camera mortuaria

Articolo 64
1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l’eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell’alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall’art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all’art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all’art. 12, comma 2.
Articolo 65
1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all’altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch’esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Capo XII
Sala per autopsie

Articolo 66
1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all’art. 65.
2. Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l’allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Capo XIII
Ossario comune

Articolo 67
1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L’ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Capo XIV
Inumazione

Articolo 68
1. I campi destinati all’inumazione, all’aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
Articolo 69
1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
Articolo 70
1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
Articolo 71
1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
Articolo 72
1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l’una dall’altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all’accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
Articolo 73
1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1, 50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l’una dall’altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
Articolo 74
1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
Articolo 75
1. Per le inumazioni non è consentito l’uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall’estero o da altro comune per le quali sussiste l’obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L’impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E’ vietato l’impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l’indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l’indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Capo XV
Tumulazione

Articolo 76
1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l’interno in modo da evitare l’eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E’ consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
Articolo 77
1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno, l’altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l’indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l’uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Capo XVI
Cremazione

Articolo 78
1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell’impianto ed i sistemi di tutela dell’aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.
Articolo 79
1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria.
Articolo 80
1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall’autorità comunale, ponendo nel crematorio l’intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
Articolo 81
1. La consegna dell’urna cineraria agli effetti dell’articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l’urna e il terzo deve essere trasmesso all’ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall’incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Capo XVII
Esumazione ed estumulazione

Articolo 82
1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, l’abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.
Articolo 83
1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall’autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l’osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell’incaricato del servizio di custodia.
Articolo 84
1. Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche ne i mesi suindicati; b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Articolo 85
1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall’articolo 36.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
Articolo 86
1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell’art. 82.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.
Articolo 87
1. E’ vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all’autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall’art. 410 del codice penale.
Articolo 88
1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
Articolo 89
1.    Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall’art. 83.

Capo XVIII
Sepolture private nei cimiteri

Articolo 90
1. Il comune può concedere a privati e ad enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuna di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.
Articolo 91
1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e seguenti.
Articolo 92
1. Le concessioni previste dall’art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell’art. 98.
3. Con l’atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
Articolo 93
1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall’atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.
Articolo 94
1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.
2. Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l’esterno del cimitero.
Articolo 95
1.    Quando il cimitero è consortile, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture, private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l’impianto del cimitero.

Capo XIX
Soppressione dei cimiteri

Articolo 96
1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.
Articolo 97
1. Il terreno di cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall’ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rima sotto la vigilanza dell’autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvengono debbono essere depositate nell’ossario comune del nuovo cimitero.
Articolo 98
1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 99
1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

Capo XX
Reparti speciali entro i cimiteri

Articolo 100
1. I piani regolatori cimiteriali di cui all’art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un’area adeguata nel cimitero.

Capo XXI
Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Articolo 101
1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all’art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l’autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.
Articolo 102
1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all’art. 101, oltre l’autorizzazione di cui all’art. 6, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.
Articolo 103
1. I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
Articolo 104
1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell’autorità comunale.
Articolo 105
1.    A norma dell’art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l’osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.

Capo XXII
Disposizioni finali e transitorie

Articolo 106
1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d’intesa con l’unità sanitaria locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l’utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 107
1. Salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 108
1. Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (3), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 627, è abrogato. 2. E’ abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento. 3. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 (4), convertito dalla legge 15 marzo 1928, n. 833, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1927 (4), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 48 del 27 febbraio 1928.

[Voti: 0   Media: 0/5]
Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...
Call Now Button