preventivo funerale palermo – onoranze funebri Palermo – servizi funebri palermo – cremazioni Paternostro https://www.paternostrosnc.com onoranze funebri palermo servizi funebri servizi funerari palermo funerali cremazioni riti funebri palermo fratelli paternostro Thu, 21 Nov 2019 08:29:01 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.7 https://www.paternostrosnc.com/wp-content/uploads/2016/10/50_64x64-60x60.png preventivo funerale palermo – onoranze funebri Palermo – servizi funebri palermo – cremazioni Paternostro https://www.paternostrosnc.com 32 32 Svolta nell’ultimo addio. https://www.paternostrosnc.com/svolta-nellultimo-addio/ Thu, 21 Nov 2019 08:29:01 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1444 Sarà la visione di troppi film americani, sarà che le tradizioni cattoliche non sono più unanimemente condivise. Di certo c’è che anche le modalità con cui dare l’estremo saluto ai propri cari cambiano. La gente inizia a preferire cerimonie personalizzate. Mentre in un rito cattolico il sacerdote tende a ripetere per tutti le stesse parole […]

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Sarà la visione di troppi film americani, sarà che le tradizioni cattoliche non sono più unanimemente condivise. Di certo c’è che anche le modalità con cui dare l’estremo saluto ai propri cari cambiano.
La gente inizia a preferire cerimonie personalizzate. Mentre in un rito cattolico il sacerdote tende a ripetere per tutti le stesse parole sul significato della morte, c’è chi vuole evidenziare le caratteristiche del defunto, quello che ha fatto, quello che amava. Ci si rivolge più all’uomo che al rapporto con Dio».

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Crioconservazione. Speranza di una seconda vita. https://www.paternostrosnc.com/crioconservazione-speranza-seconda-vita/ Thu, 21 Nov 2019 07:12:06 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1440 Essere immortali, eterni, o almeno provarci. Morire e poi rivivere. Come nei film di fantascienza. Darsi una possibilità seppur remota, senza alcuna certezza scientifica, per il momento. Chi sceglie la via della crioconservazione dopo la sua morte scommette su una speranza. Invece di farsi cremare o seppellire, almeno 2000 persone sono pronte in tutto il […]

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Essere immortali, eterni, o almeno provarci. Morire e poi rivivere. Come nei film di fantascienza. Darsi una possibilità seppur remota, senza alcuna certezza scientifica, per il momento.
Chi sceglie la via della crioconservazione dopo la sua morte scommette su una speranza. Invece di farsi cremare o seppellire, almeno 2000 persone sono pronte in tutto il mondo a farsi ibernare, sperando in un risveglio futuro quando la scienza e la tecnologia saranno in grado di riportarli in vita e curarli dalla malattia che li ha fatti morire. In tutto il mondo le persone crioconservate sono già 377 cui si aggiungono anche i cervelli, almeno una quarantina.

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Che cosa significa affidare le ceneri a qualcuno? https://www.paternostrosnc.com/cosa-significa-affidare-le-ceneri-qualcuno/ Sat, 31 Aug 2019 06:27:41 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1355 Sfatiamo un mito molto comune: affidare l’urna a qualcuno non significa che l’affidatario potrà decidere che cosa fare delle ceneri. Tutt’ altro! L’affidatario dovrà infatti custodire l’urna presso la propria abitazione di residenza fino al momento della propria morte; dopo il decesso, l’urna affidatagli dovrà tornare in cimitero. Prima di proseguire oltre, facciamo un piccolo […]

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Sfatiamo un mito molto comune: affidare l’urna a qualcuno non significa che l’affidatario potrà decidere che cosa fare delle ceneri.

Tutt’ altro!

L’affidatario dovrà infatti custodire l’urna presso la propria abitazione di residenza fino al momento della propria morte; dopo il decesso, l’urna affidatagli dovrà tornare in cimitero.

Prima di proseguire oltre, facciamo un piccolo passo indietro, utile a ricordare che, in seguito della cremazione, le ceneri possono essere:

collocate in cimitero (tumulate in appositi loculi o nelle tombe di famiglia),
OPPURE disperse in natura o negli appositi spazi all’interno di cimiteri (leggi l’articolo Dove disperdere le ceneri di cremazione)
OPPURE affidate a qualcuno che, per legge, dovrà custodirle presso la propria abitazione.

 Che cosa significa affidare le ceneri a una persona?
L’affido significa che le ceneri devono essere custodite presso l’indirizzo di residenza della persona affidataria. Per capirci: se l’affidatario cambia residenza, deve dichiarare in Comune anche il cambio di residenza dell’urna.

Nel momento in cui l’affidatario muore, l’urna non passa in eredità a qualcuno della famiglia e non è possibile chiedere la dispersione delle ceneri; l‘unica collocazione possibile è il cimitero.

Sono previsti sanzioni o controlli?
Molto spesso sentiamo persone affermare: “Sì, ma chi verrà mai a controllare?”

La verità è che l’affido dell’urna viene segnato in un apposito registro comunale e, in qualsiasi momento, possono essere richiesti controlli da parte delle autorità competenti.

Se l’urna non risulta presso la residenza dichiarata o se è stata manomessa in qualche modo, l’affidatario rischia pesanti ammende pecuniarie e fino anche alla reclusione in carcere.

Per la legge italiana, infatti, le ceneri sono equiparate a un cadavere e qualsiasi manomissione non autorizzata è considerata vilipendio.

L’affido può essere richiesto da un parente (con il consenso degli altri aventi diritto).
Se una persona muore senza aver lasciato alcuna disposizione scritta, l’affido può essere richiesto da un parente in linea diretta (coniuge, figlio, nipote), purché ci sia il consenso di tutti gli altri parenti di pari ordine e grado.

In un caso o nell’altra, la persona affidataria dovrà firmare tutti i documenti necessari, richiesti dal Comune di decesso e, se diverso, dal Comune di destinazione delle ceneri (di solito, è l’agenzia di Onoranza Funebri a fare da tramite tra i superstiti e gli uffici comunali).

 

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Cimiteri sovraffollati? C’è una nuova proposta per seppellire i morti. https://www.paternostrosnc.com/cimiteri-sovraffollati-ce-nuova-proposta-seppellire-morti-lungo-le-strade/ Tue, 16 Jul 2019 06:58:35 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1312 C’è poco da fare: la gente si ostina a morire. E per seppellirla aumentiamo il consumo di suolo e l’inquinamento. Un vero problema, specialmente in alcuni Paesi come il Regno Unito, che tra cinque anni potrebbe finire lo spazio disponibile nei cimiteri. Da tempo gli esperti stanno cercando soluzioni e proprio da Oltre Manica oggi […]

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C’è poco da fare: la gente si ostina a morire. E per seppellirla aumentiamo il consumo di suolo e l’inquinamento. Un vero problema, specialmente in alcuni Paesi come il Regno Unito, che tra cinque anni potrebbe finire lo spazio disponibile nei cimiteri.
Da tempo gli esperti stanno cercando soluzioni e proprio da Oltre Manica oggi arriva una nuova proposta, che qualcuno potrebbe ritenere bizzarra se non addirittura un po’ macabra: corridoi verdi di sepoltura lungo strade, ferrovie e marciapiedi, sfruttando anche quei terreni cuscinetto tra campagna e città che non trovano altra destinazione d’uso.
L’idea è del consulente per tematiche di salute pubblica John Ashton, che nel suo articolo, pubblicato sulle pagine del Journal of the Royal Society of Medicine, sottolinea come sia necessaria una nuova strategia per predisporre i luoghi di sepoltura. Una strategia che sia eco-compatibile, che guardi al pianeta che lasceremo alle generazioni future.
Per motivi culturali e religiosi in Occidente sono ancora moltissime le persone che scelgono la sepoltura anziché la cremazione, un sistema che sì permette di risparmiare spazio ma che non risolve il problema dell’inquinamento né del suolo (dato che a volte le urne vengono comunque seppellite) né dell’ambiente in genere (serve energia per bruciare i corpi e i prodotti di combustione vengono rilasciati in atmosfera). Occorre dunque trovare nuovi spazi, che magari, oltre a ospitare i nostri cari defunti, svolgano anche altre funzioni.
Così Ashton ha proposto di creare dei viali di sepoltura verdi che corrano lungo strade e ferrovie, oppure di assegnare una nuova destinazione d’uso a quei terreni che non possono essere utilizzati per altri scopi. Ancora, il consulente avanza l’idea di bloccare la cementificazione dei terreni agricoliai margini delle città destinandoli invece a ospitare i defunti e trasformandoli in un cuscinetto verde.

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SERVIZIO CREMAZIONI https://www.paternostrosnc.com/servizio-cremazioni/ Fri, 28 Jun 2019 16:47:51 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1304 L’Impresa Funebre Fratelli Paternostro S.n.c. è un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di un servizio cremazioni attento e professionale di Palermo, supportato da una qualificata attività di consulenza e di assistenza.     Come si svolge la cremazione: La pratica della cremazione prevede l’incenerimento della salma in appositi impianti presenti […]

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L’Impresa Funebre Fratelli Paternostro S.n.c. è un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di un servizio cremazioni attento e professionale di Palermo, supportato da una qualificata attività di consulenza e di assistenza.

 

 

Come si svolge la cremazione:

La pratica della cremazione prevede l’incenerimento della salma in appositi impianti presenti in Italia, e nella conseguente raccolta delle ceneri in un’apposita urna.
Le ceneri possono essere destinate alla tumulazione oppure alla dispersione, secondo la normativa vigente in materia, ma possono anche essere conservate privatamente dai parenti della persona scomparsa. In quest’ultimo caso, l’urna deve essere realizzata in un materiale resistente non degradabile e sigillata con saldatura, anche a freddo o tramite collanti.

Per lo svolgimento della cremazione è previsto il pagamento di una tariffa stabilita dal Ministero dell’Interno e aggiornata anno per anno, in base al Decreto Ministeriale del 1° luglio del 2002, elaborato di concerto con il Ministero della Salute.

Chi può richiedere la cremazione:
Esistono diverse modalità per richiedere la cremazione che riassumiamo qui di seguito:

Volontà testamentaria espressa dal defunto
Volontà manifestata da parte dei parenti del defunto : in primo luogo dal coniuge o, in sua mancanza, dal parente più prossimo, individuato sulla base degli articoli 74 e seguenti del Codice Civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, è necessario che gli stessi siano tutti d’accordo.
Iscrizione a una società di cremazione, con presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’associato e convalidata dal presidente della stessa associazione. In questo caso la società di cremazione farà valere la volontà del defunto anche in presenza di familiari dissenzienti.
Come richiedere la cremazione
La cremazione deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, previa presentazione di un atto scritto che testimoni la volontà di cremazione. La documentazione deve includere un certificato redatto dal medico curante o dal medico necroscopico, con firma autenticata dal coordinatore sanitario. Deve risultare escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Tempi di rilascio e validità:
In presenza delle condizioni previste dalla legge, il rilascio dell’autorizzazione è immediato e la sua validità è illimitata.

 

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Guida pratica al testamento: i principi generali https://www.paternostrosnc.com/guida-pratica-al-testamento-principi-generali-2/ Fri, 28 Jun 2019 12:37:48 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1294 Con il presente contributo inauguriamo la Guida pratica al testamento. In questo primo articolo si analizzeranno i principi generali in materia testamentaria, la capacità di disporre per testamento, il contenuto del negozio testamentario e le forme di testamento previste dal nostro ordinamento, messe a disposizione dell’autonomia privata per la manifestazione delle proprie volontà per il […]

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Con il presente contributo inauguriamo la Guida pratica al testamento. In questo primo articolo si analizzeranno i principi generali in materia testamentaria, la capacità di disporre per testamento, il contenuto del negozio testamentario e le forme di testamento previste dal nostro ordinamento, messe a disposizione dell’autonomia privata per la manifestazione delle proprie volontà per il tempo in cui si sarà cessato di vivere.

Ai sensi dell’art. 456 c.c., la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

La successione può essere legittima o testamentaria. La successione legittima si apre soltanto in assenza di disposizioni testamentarie; successione legittima e testamentaria possono anche coesistere quando, in presenza di disposizioni testamentarie, occorre disciplinare la sorte dei beni non ricompresi nelle stesse.

Ai sensi dell’art. 587 c.c., il testamento è un atto con il quale taluno dispone di tutte le proprie sostanze o di parte di esse per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Il contenuto tipico del testamento è rappresentato dalle disposizioni di carattere patrimoniale, con le quali taluno appunto “dispone” delle proprie sostanze per il tempo successivo alla propria morte. Il testamento può contenere però anche disposizioni atipiche, di carattere non patrimoniale, quali il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio (art. 254 c.c.), la designazione di un tutore (art. 348 c.c.), la dichiarazione di riabilitazione di un indegno (art. 466 c.c.) o le disposizioni sulla cremazione del cadavere (art. 79 D.P.R. 285/1990) e sulla dispersione delle ceneri (Legge 20 marzo 2001 n. 130).

La prima caratteristica che viene evidenziata di questo atto è la sua revocabilità: si è voluta assicurare la piena libertà del testatore in ordine alla regolamentazione post mortem dei propri interessi, libertà ribadita anche dall’art. 679 c.c., che vieta ogni rinunzia alla facoltà di revocare le disposizioni testamentarie. Si suole dire che “ambulatoria est voluntas defuncti, usque ad vitae supremum exitum”: fino all’ultimo istante della sua vita il testatore è libero di cambiare il proprio volere, senza che sia ammessa alcuna interferenza da parte di terzi. Principio cardine del nostro sistema è l’art. 458 c.c., che statuisce la nullità di qualsiasi patto successorio, ossia di qualunque accordo in ordine all’istituzione di erede, alla disposizione di diritti successori o alla rinunzia agli stessi.

Il testamento è un atto a causa di morte, privo di qualsiasi efficacia nei confronti dei terzi prima che si verifichi l’evento morte, non recettizio, nel senso che la sua efficacia non è subordinata ad alcun onere di comunicazione a terzi, ed unilaterale: esso contiene soltanto la manifestazione di volontà del disponente, rispetto alla quale l’accettazione del chiamato all’eredità si pone come negozio autonomo e separato, non come accettazione di una proposta, ma come esercizio del diritto di far propri gli effetti successori.

E’ un atto personalissimo, che può essere compiuto soltanto dal soggetto interessato e capace e non tramite un rappresentante legale o volontario da chi non ha piena capacità di disporre dei propri diritti: non possono validamente disporre per testamento i minori (ancorché emancipati), tramite la rappresentanza dei genitori, e gli interdetti, a mezzo del tutore (art. 591 c.c.). Possono invece testare gli inabilitati e, in linea generale, i beneficiari di amministrazione di sostegno, a meno che gli stessi non si trovino in stato di incapacità naturale o che non sia diversamente disposto nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Si precisa al riguardo che l’art. 411, ultimo comma, c.c., attribuisce al Giudice Tutelare la facoltà di estendere al beneficiario di amministrazione di sostegno alcune delle incapacità previste per l’interdetto e l’inabilitato: secondo una parte della dottrina, però, nel caso in cui, nel corso di un procedimento per la nomina di amministratore di sostegno emerga uno stato di incapacità del potenziale beneficiario, tale da far propendere per l’esclusione addirittura della capacità di testare, ebbene, in questo caso sarebbe doveroso trasmettere gli atti al Tribunale competente per l’apertura del procedimento di interdizione. Possono validamente testare, infine, i falliti, nonché coloro che versano in stato di interdizione legale, pena accessoria quest’ultima conseguente alla condanna all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni (art. 32 c.p.).

Il testamento è un atto a titolo gratuito, in quanto realizza delle attribuzioni senza corrispettivo, ma non sempre è una liberalità, dal momento che da esso può non discendere un arricchimento del beneficiario della disposizione, ad esempio nel caso in cui l’eredità sia oberata di debiti (damnosa hereditas).

Il testamento è un atto formale, per il quale è richiesta ad substantiam una della forme tipiche espressamente e tassativamente stabilite dagli articoli 601 e seguenti c.c.: testamento olografo, testamento pubblico, testamento segreto o testamenti speciali. Il rigido formalismo al quale è sottoposto il testamento dal nostro legislatore è dovuto all’estrema importanza che questo atto ha da sempre rivestito in tutti gli ordinamenti giuridici. A differenza che nel diritto romano, ove era consentita la proclamazione solenne e pubblica, con l’utilizzo di speciali formule, dell’erede testamentario, non è ammesso nel nostro ordinamento il testamento orale (detto nuncupativo).

Il testamento olografo, che rappresenta la forma più semplice ed utilizzata di testamento, è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602 c.c.). E’ una scrittura privata, che può essere conservata dal testatore fino alla morte o depositata fiduciariamente presso un Notaio, al fine di garantirne maggiormente la conservazione ed evitare qualsiasi rischio di smarrimento od alterazione. Può essere confezionato esclusivamente da chi sa leggere e scrivere.

Il testamento pubblico è un vero e proprio atto pubblico, ricevuto dal Notaio alla presenza di due testimoni (art. 603 c.c.). È il solo testamento notarile in senso stretto, in quanto il Notaio riceve la volontà testamentaria e redige l’atto. Si tratta della forma testamentaria più solenne, alla quale possono accedere tutti, anche coloro che non sanno leggere e scrivere, che presenta il vantaggio di un rigoroso accertamento della volontà del testatore e di una guida tecnica nella redazione, corredato però dallo svantaggio della maggiore gravosità di spese.

Il testamento segreto è una forma praticamente inutilizzata nella pratica, disciplinata dagli articoli 604 e seguenti del Codice Civile; può essere scritto dal testatore o da un terzo, a mano o con mezzi meccanici; può essere fatto da chi non sa scrivere, ma non da chi non sa leggere. La carta sulla quale è scritto il testamento deve essere consegnata ad un Notaio, che, alla presenza di due testimoni, redige un verbale di deposito: si configura, secondo l’orientamento dominante, un atto complesso, costituito dalla scheda testamentaria e dall’atto notarile di ricevimento. Ciò che rimane segreto è il contenuto delle disposizioni di ultima volontà, ma non il fatto di aver confezionato il testamento.

Il Codice Civile disciplina poi, agli articoli 609 e seguenti, alcune forme tassative di testamenti speciali, che sono previste allo scopo di facilitare la manifestazione di volontà del testatore in particolari circostanze nelle quali non è consentito o non è agevole ricorrere al Notaio. Si tratta del testamento in occasione di malattie contagiose o calamità pubbliche o infortuni, dei testamenti a bordo di nave o di aereo e dei testamenti dei militari in zone di operazioni belliche o prigionieri. Sono testamenti pubblici ricevuti da persone che rivestono determinate cariche (il Giudice di Pace, il Sindaco, il Ministro di Culto, il Comandante di nave o di aereo, il Cappellano militare), con requisiti formali molto ridotti e con efficacia temporale di tre mesi dal ritorno alla situazione normale.

Il testamento biologico, nonostante la terminologia utilizzata, non è un vero e proprio testamento: con questa espressione si indica il documento con il quale un soggetto, in previsione della propria futura incapacità, detta disposizioni inerenti alle cure mediche cui intende o non intende sottoporsi ed, eventualmente, nomina un tutore. Non si tratta di un testamento in senso stretto, poiché non è un atto dispositivo delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte, ma è un negozio giuridico unilaterale inter vivos, avente ad oggetto la vita stessa del disponente, la cui efficacia è differita ad un momento successivo coincidente non con la morte del disponente, ma con il prodursi di uno stato di incapacità psichica, antecedente alla morte. L’istituto, che fino a pochi mesi fa non era disciplinato dal nostro legislatore, ha trovato finalmente un riconoscimento ed una specifica regolamentazione nella Legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, in vigore dal 31 gennaio 2018. A ciascun individuo maggiorenne e capace di intendere e volere è attribuita la facoltà di dettare le proprie DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), esprimendo le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.

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L’affido familiare delle ceneri: come funziona. https://www.paternostrosnc.com/laffido-familiare-delle-ceneri-funziona/ Wed, 29 May 2019 06:02:15 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1263 È sempre più diffusa la pratica funeraria della cremazione della salma del defunto, in alternativa alla tradizionale inumazione del cadavere. La cremazione fa sì che il corpo della persona scomparsa venga ridotto in cenere per poi essere custodito nel rispetto della legislazione vigente. Le ceneri del defunto, però, non possono essere conservate a proprio piacimento. […]

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È sempre più diffusa la pratica funeraria della cremazione della salma del defunto, in alternativa alla tradizionale inumazione del cadavere. La cremazione fa sì che il corpo della persona scomparsa venga ridotto in cenere per poi essere custodito nel rispetto della legislazione vigente. Le ceneri del defunto, però, non possono essere conservate a proprio piacimento. Su questo punto la legge non lascia adito a dubbi: raccolte le ceneri in un’urna, questa va sigillata e la sua conservazione deve avvenire tramite tumulazione, inumazione o affidamento ai familiari. Dunque, è possibile conservare le ceneri del defunto in casa. Vediamo come funziona l’affido familiare delle ceneri.

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La cremazione Diamond. https://www.paternostrosnc.com/la-cremazione-diamond-2/ Tue, 28 May 2019 06:40:59 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1261 L’ultima novità nel settore funebre è la cosiddetta cremazione diamond, che da un paio di anni sembra essere sbarcata anche in Italia. Di cosa si tratta esattamente? Come fa pensare la stessa espressione, si tratta di una particolare tipologia di cremazione, che con una tecnica specifica trasforma letteralmente le ceneri del defunto in diamanti. Una […]

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L’ultima novità nel settore funebre è la cosiddetta cremazione diamond, che da un paio di anni sembra essere sbarcata anche in Italia.

Di cosa si tratta esattamente? Come fa pensare la stessa espressione, si tratta di una particolare tipologia di cremazione, che con una tecnica specifica trasforma letteralmente le ceneri del defunto in diamanti.

Una novità splendente e preziosa, insomma, che sta rivoluzionando il settore della cremazione a Roma e nel resto del Paese.

Una frontiera nel settore funebre che sta anche facendo parlare molto di sé, soprattutto perché rappresenta, per credenti e non, una sorta di “trasformazione” del corpo di chi muore in qualcosa di molto concreto e tangibile, nonché materiale, come può essere un diamante.

D’altra parte, quale modo migliore per essere sempre sicuri di rimanere accanto a chi rimane anche dopo la nostra morte? Come si dice, un diamante è per sempre.

La cremazione diamond a Roma
Lo sa bene una nota agenzia funebre italiana che ha portato nel nostro Paese questa tecnica specifica di cremazione.

Proprio questa impresa di pompe funebri, sempre molto ironica e divergente, per parlare di cremazione a Roma, ha riempito letteralmente la città di manifesti pubblicitari dissacratori sulla cremazione diamond, giocando con un diamante messo al dito di una donna elegante e visibilmente in lutto con uno slogan che ha fatto molto scalpore.

Una battaglia politica contro la cremazione diamond
Una campagna che tuttavia ha suscitato anche qualche polemica, soprattutto in campo politico. In particolare il senatore Giovanardi è andato su tutte le furie parlando di blasfemia. Un’indignazione che si è tradotta nella presentazione di un emendamento in Senato per chiedere chiarimenti proprio su questa tecnica di cremazione.

Una vera e propria battaglia politica tutta italiana, insomma, contro un tipo di cremazione che esiste già da diverso tempo nel resto del mondo e d’Europa e che, come accade spesso anche per altre novità, una volta introdotta in Italia ha destato scalpore tra cattolici e non.

La tecnica della cremazione diamond
Ma tecnicamente in cosa consisterebbe questo tipo di cremazione? È molto semplice in effetti: si procede con la normale cremazione del corpo della persona defunta e poi queste ceneri vengono trasformate in un diamante tramite l’estrazione del carbonio.

Il carbonio, di conseguenza, viene lavorato ulteriormente con un procedimento chimico e diventa grafite. Da qui nasce il diamante. E proprio questa pietra preziosa viene poi restituita a chi rimane – di solito si presume un partner – e può essere anche indossato o comunque portato con sé.

Chiaramente, quando si parla di cremazione diamond i costi salgono e non poco. Si parla di cifre che si aggirano tra i tremila euro e perfino gli oltre 15 mila. A seconda del diamante e del procedimento.

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Cappella di famiglia: concessione all’ utilizzo e retroattività. https://www.paternostrosnc.com/cappella-famiglia-concessione-all-utilizzo-retroattivita/ Tue, 28 May 2019 06:31:34 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1258 Vi può essere retroattività nella concessione all’utilizzo di una cappella gentilizia in cimitero? Chi gestisce i servizi cimiteriali ha detto che per poter utilizzare in futuro la cappella gentilizia di famiglia, occorre pagare la pratica amministrativa. È legittima ed ammissibile una retroattività di oltre 40 anni, esistendo comunque anche la prescrizione? – la concessione cimiteriale […]

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Vi può essere retroattività nella concessione all’utilizzo di una cappella gentilizia in cimitero? Chi gestisce i servizi cimiteriali ha detto che per poter utilizzare in futuro la cappella gentilizia di famiglia, occorre pagare la pratica amministrativa. È legittima ed ammissibile una retroattività di oltre 40 anni, esistendo comunque anche la prescrizione?

– la concessione cimiteriale di una cappella gentilizia per un periodo superiore ai 110 anni corrisponde ad una concessione perpetua, ossia concessione precedente rispetto all’entrata in vigore del vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria DPR 803/1975 entrato in vigore il 10 febbraio 1976;

– Il regolamento comunale ha presumibilmente disposto la trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni temporanee di lunga durata soggette a rinnovo;

– Il Comune e i servizi di gestione mortuaria, tenendo conto di tale limite temporale, per il rinnovo indicano come anno di decorrenza quello dell’entrata in vigore della norma, ossia il 1976.

In altri termini, con la trasformazione delle concessioni cimiteriali perpetue in rinnovabili, che prevedono il pagamento del canone concessorio, il Comune retrodata la decorrenza al 1976, anno dell’introduzione del Regolamento predetto.

Al fine di avere una conferma di tale circostanza, sarebbe utile inoltrare agli uffici comunali una richiesta di chiarimento in merito alla vicenda, da depositare in forma scritta presso l’Ufficio protocollo, onde ottenere un riscontro oggettivo.

Quanto evidenziato, viene affermato per i seguenti motivi.

Gli spazi comunali adibiti ad aree cimiteriali, in quanto oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ai sensi dell’art. 824 del codice civile, pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d’uso ma non ne trasferisce la proprietà.

Le aree cimiteriali concesse sono quelle previste a tale scopo dal piano regolatore cimiteriale previsto dagli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, noto anche come Regolamento di polizia mortuaria.

La concessione delle aree cimiteriali è rilasciata a famiglie aventi la residenza anagrafica nel Comune, intendendosi per “famiglia” la situazione risultante dalla scheda anagrafica del richiedente all’atto della richiesta.

Le concessioni di aree o manufatti per le sepolture private sono a tempo determinato e, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285: La durata è fissata:

in 99 anni per le aree o per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;

in 50 anni per i loculi;

in 30 anni per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione relativo.

Nell’ atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che ha inizio per le sepolture individuali dalla data del pagamento del canone di concessione, mentre per le sepolture di famiglia o destinate alla collettività, dalla data di stipula della concessione.

Poiché, da quanto leggo, la cappella gentilizia figura come proprietà della famiglia da oltre 110 anni, data dunque in concessione precedentemente all’ entrata in vigore del Regolamento di polizia mortuaria, si è concretizzato un caso di concessione cimiteriale perpetua.

Le concessioni perpetue rilasciate prima dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria), conservano tale regime giuridico, fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se è accertata l’estinzione della famiglia, secondo modalità stabilite dal comune.

I comuni possono porre a carico dei titolari di concessioni perpetue, a titolo di concorso spese, delle quote annuali, calcolate sulla base delle spese complessive sostenute dai comuni per la manutenzione, la pulizia e l’illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle quote costituisce motivo di decadenza della concessione.

A parere dello scrivente, il Comune retrodata la concessione, di 40 anni, all’ anno di entrata in vigore del regolamento calcolando dunque i successivi 90 anni da quella data. In altri termini, il Comune di riferimento, per disciplinare situazioni pregresse, con atto ricognitivo si limita a recepire agli atti lo status della concessione da quel preciso momento storico.

La giurisprudenza conferma quanto detto.

“La normativa regolamentare comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri in tanto è legittima in quanto non viene a porsi in contrasto con la normativa regolamentare adottata dal Governo, in virtù di quanto previsto dall’art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile. La normativa comunale che impone, a pena di decadenza, il rinnovo della concessione cimiteriale perpetua al trascorrere di ogni trentennio è in contrasto con la disposizione di cui all’art. 93 del regolamento governativo approvato con D.P.R. n.803/1975 (il cui contenuto è stato poi ripetuto nell’art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n.285). Detta disposizione statale, dopo aver precisato che le concessioni cimiteriali rilasciate dopo l’entrata in vigore del regolamento, non possono avere una durata superiore ai 99 anni, salvo rinnovo, prevede per quelle anteriori, di durata superiore ai 99 anni, la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Consente poi al Comune, con l’atto di concessione, di imporre al concessionario determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione. Con la conseguenza che nella normativa statale, per le concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n.803/1975, l’esercizio del potere discrezionale di revoca nell’interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti (superamento di 50 anni dall’ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero), che debbono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca, mentre la decadenza viene consentita rispetto all ’inosservanza di determinati obblighi a carico del concessionario da precisare con l’atto di concessione (o con la convenzione che sovente l’accompagna). Con l’entrata in vigore del D.P.R. n.803/1975, debbono ritenersi abrogate in parte qua le disposizioni regolamentari comunali che imponevano il rinnovo della concessione cimiteriale ogni trentennio.” Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505.

“La natura demaniale dei cimiteri contrasta con la perpetuità delle concessioni cimiteriali, perché essa finirebbe per occultare un vero e proprio diritto di proprietà sul bene demaniale (cimitero), che per sua natura è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell’intera collettività. Ne consegue che l’utilizzo di tale bene in favore di alcuni soggetti – che è ciò che si verifica attraverso una concessione – deve necessariamente essere temporalmente limitato (anche stabilendo una durata prolungata nel tempo e rinnovabile alla scadenza), venendo altrimenti contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente sottratto”. Tar Puglia – Lecce, Sez. II – Sentenza 31 gennaio 2014, n. 289.

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Cremazione, gli atei credono a Dio più dei “basabanchi” https://www.paternostrosnc.com/cremazione-gli-atei-credono-dio-piu-dei-basabanchi/ Tue, 28 May 2019 06:03:52 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1253 Cremazione, l’ultimo schiaffo a Dio. In Italia negli ultimi anni sempre più persone hanno optato per la cremazione. A prima vista la scelta tra inumazione e cremazione appare priva di connotazioni ideologiche. In realtà scegliere per l’una o l’altra soluzione, implica visioni della vita e della religione agli antipodi. A preferire la cremazione, nella stragrande […]

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Cremazione, l’ultimo schiaffo a Dio. In Italia negli ultimi anni sempre più persone hanno optato per la cremazione. A prima vista la scelta tra inumazione e cremazione appare priva di connotazioni ideologiche. In realtà scegliere per l’una o l’altra soluzione, implica visioni della vita e della religione agli antipodi.

A preferire la cremazione, nella stragrande maggioranza dei casi, sono gli atei, i razionalisti, gli illuministi e strano a dirsi, persino non pochi cattolici. Chi predilige l’inumazione, sono invece i credenti di quasi tutte le religioni. Il movente è dunque, inequivocabilmente ed innegabilmente religioso.

Per non creare imbarazzi alla cerchia di amici e parenti, chi decide di farsi cremare giustifica la scelta con argomentazioni di carattere ecologico ambientale. Ovviamente, la verità, checché non manifestamente palesata, è altra. Per comprendere le vere ragioni della cremazione, bisogna partire da considerazioni filosofiche. Gli atei, che per inspiegabili ragioni preferiscono farsi chiamare laici, in realtà credono a Dio più dei “basabanchi”. La prova? Gli “atei laici” dedicano l’intera parabola esistenziale alle tematiche “metafisiche”, o più precisamente, a combattere le religioni, le chiese, i fedeli, i “miracoli” di Dio (la vita che nasce) e Dio stesso. Ragione vorrebbe, che se un ateo non credesse in Dio, non ficcherebbe il naso nei sui affari. Dacchè i fatti dimostrano il contrario, se ne evince che lo zelante impegno contro le “cose di Dio”, è l’inoppugnabile prova della credenza degli atei in un divinità negata a sole parole.

Constatato che gli atei altro non sono che dei “diversamente credenti” invidiosi di non essere Dio (che la teologia chiama Superbia), quale migliore chance di distruggere con il fuoco un corpo da lui generato quale ultimo “schiaffo” inferto all’odiato “concorrente”?

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